Storieta
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DON FERDINANDO Medici per la Dio gratia Gran Duca di Toscana III. e' di Firenze, e' di Siena Duca IIII. Signore di Porto Ferraio nell'Isola del Elba, di Castiglione della Pescaia, e' della Isola del Giglio, e' gran Maestro de la Sacra Religione[1] di S. Stefano &c.

A tutti uoi mercanti di qualsiuoglia natione, leuantini, e' ponentini spagnioli, portoghesi, Greci, todeschi, & Italiani, hebrei, turchi, e' Mori, Armenij, Persiani, & altri saluto.

Segnifichiamo per queste nostre Patente lettere, qualmente essendo noi mossi da degni rispetti, e' massimo dal desiderio, che e' in noi per beneficio publico di accrescer nell'occasioni, l'animo a' forestieri, di uenire a' frequentare, i loro trafichi, e' mercantie nella nostra diletta Citta' di Pisa, e' porto e' scala di Liuorno, constare, e' abitare con le vostre famigle, o' senza esse, sperando n'habia a' resultare utile a tutta Italia nostri suditi, e' massime, a' poueri, pero' per le sopra detti, & altre cause, e' ragioni, ci siamo mossi a darui, e' concederui, si come noi in uirtu' delle presenti ui diamo, e' concediamo le gratie & Priuileggi prerogatiue immunita', & essentioni infrascritte.

Prima concediamo a' tutti mercanti hebrei turchi, e' mori, & altri mercanti reali, libero, & amplissimo saluo condotto, e' libera faculta', e' licentia, che possiate venire a' stare, traficare, passare & abitare con le uostre famiglie, o' senza esse partire, tornare, e' negotiare nella detta nostra Citta' e' Porto di Liuorno & anco stare per negotiare altrui per tutto il nostro Ducal dominio senza impedimento, o' molestia alcuna reale, o' personale per tempo durante di Anni uenticinque prossimi con la disdetta precedente di Anni cinque, intendendo pero' saluo il beneplacito della Sedia Appostolica nello scortare, e' sminuire il tempo, che in euento, che da qualche Sommo Pontefice, o' altrui, noi fussemo ricerchi di licentiarui, tutti, o' parte ci contentiamo che in tal caso dapoi che da un Ministro nostro ui sara' fatto intender, o' per bando da publicarsi in Pisa, o' in altro miglior modo, tal ordine ui sia dato, li detti anni cinque per dilatione, e' disdetta precedente, acio' che fra detti termini uoi ui possiate spedire tutti uostri crediti summariamente da uostri debitori, e' che comodamente possiate uendere, chiedere, o' in altro modo tutti i uostri benistabili a' chi uoi meglio parera', e' uolendo che nella uostra partenza ui sia dato naui & altri uasselli come anco caualli, carri & altre cose necessarie non potendo loro in modo alcuno alterare i prezzi di condotti, e' noli, soliti, e' non altrimenti, e' perche possiate liberamente andare, e' partire delle nostre stati, in tal caso di detta disdetta di anni cinque, ui promettiamo il passo, transito franco, e' libero, tanto delle vostre persone mercantie, robbe, famiglie, quanto di vostri libri hebraichi, e' in altre lingue, stampati o' scritti a penna, & ancora lettere & stato di Sua Santita', & ogn'altro Principe Christiano, cosi per mare, come per terra, accio possiate tornare nella vostra liberta' doue ui piacera' senza impedimento alcuno, e' li detti anni cinque di disdetta uogliamo che comincino, dato che ui sara' il passo libero, come e' detto di sopra, e' non altrimente, concedendoui ancora, che le vostre arnesi, Gioie, argenti, & altre spoglie di casa vostra siano liberi, e' franchi di ogni pagamento di gabella, passi, Guardie, che ui sono nello stato del Ducal dominio nostro saluo sempre il pagamento delle mercantie delle solite gabelle.

.II.

Asicurandoui, che se fra detto tempo contra di uoi e' delle vostre famiglie, seruitori, ministri, o' alcuni di essi per quanto state in detta Citta', e' luogo, come di sopra non sarete da qualsiuoglia Tribunale, o' Principe, molesti, o' inquietati per qualsiuoglia deneientia querela, o' accusa, che ui fusse formata, o' formasse contra di uoi alcuno di uoi, tanto per delitto, o' malefitio enorme graue, e' inormissimo, e' grauissimo, o' altro, che da uoi, e' di vostra famiglia hauessero commissi fuori delli stati nostri per il passato si pretendesse comesso, e' fatto.

.III.

Vogliamo ancora, che per detto tempo non si possa esercitare alcuna inquisitione, vessita, denuntia, o' accusa contra di uoi, o' di uostre famiglie, ancora che per il passato sia uscito fuori del dominio nostro come Christiano, o' hauutone nome, poter uiuere habitare, e' conseruare, in detta nostra citta' di Pisa, e' Liuorno, e' traficare nell'altri luoghi del dominio nostro liberamente, & usare in esso tutte le vostre cirimonie, Precetti eretti ordini, e' costumi di Legge hebrea, o' altra, secondo il costume, e' piacimento vostro pur che ciascheduno di uoi ne faccia denuncia all'infrascritti Giudici da noi da diputarsi, e' mentre sara' tolerato dalla fede Apostolica, come a Venetia, e' Ferrara, si osserua, e' pruhibindoui di esercitare le usure manifeste, o paliate in altro qualsiuoglia modo.

.IIII.

Vi rendiamo ancora liberi esenti sicure per le personi, beni, e' mercantie vostre di qualsiuoglia debito ciuile, o' criminale, che da uoi, o' da vostri famiglie fussero stati fatti fuori del dominio nostro per i quali debiti, e' malifitij, da che sarete stati entrati nel stato nostro, e' dominati delli Massari della vostra Sinagoga, & abitare in Pisa, e' Liuorno, ui facciamo come e' detto, libero, & amplissimo saluo condotto, e' sicurta', reale, e' personale non uolendo in modo alcuno, che niun Giudice, Foro, o' Tribunale, o' Magistrato, per detti debiti, ui possa fare atto, sententia, o' terminatione contra, & in pregiuditio vostro atto giudicario, per quanto tengano caro la gratia nostra, e' temono la nostra indignatione, e' nondimeno facendone siano ipsoture nulle alcuna cosa in contrario non obstante.

.V.

Vi liberiamo di ogni agrauio di matricoli, catasti, balzelli testi impositioni, e' simili, reali personali, tanto imposte, quanto da imporsi, per noi, e' nostri sucessori, durante pero' il detto tempo, e' che per tal conto, e' per tempo alcuno non possiate mai esser molestati, o' inquietati, saluo sempre il pagamento delle mercantie vostre delle solite gabelle, non uolendo, che uoi, come di sopra siate sottoposti, a pagamento suggettione[2] leggi statuti, che sono sottoposti, o' in l'auuenire fossero sottoposti gli hebrei habitanti in Firenze, e' Siena.

.VI.

Vi concediamo che uoi possiate traficare, e' negotiare per tutte le Citta', terre, fiere, mercati uilli mercati, luoghi delli stati nostri, e' nauigare per leuante, e' ponente, e' barbaria, & Alessandria, & altri, sotto nome vostro e' sotto nome di Christiani, o' altri, che a uoi piacera', e' che siate sicuri, uoi, e' le vostre rispondenti, e' le vostri mercantie, e' commetenti, & altri, per Liuorno, e' sicurandoui con un nostro saluo condotto delle nostre Galere, e' preghiamo a tutti Principi Christiani, e' loro ministri e' Capitani di Galere, e' di altri vascelli, che faccino il simile, ancor loro, accio' possiate uenir sicuri al nostro porto di Liuorno, e' Pisa, che cosi' faremo noi alle loro Galere, & altre uascelli, asicurandoui da loro, ne i' quali ui potesse incontrar per mare, uenendo al nostro porto di Liuorno, saluo sempre che paghiate le debiti, & ordinarie gabelle, che sogliano pagare le nostri mercanti Fiorentini e' Pisani, intendendo pero', che debiate principalmente tenere casa residente in detta citta' di Pisa, o' terra di Liuorno in qualsiuoglia di loro, e' nominatamente, come di sopra, ne' altrimente, ne' in altro modo.

.VII.

E' piu' ui concediamo, che le vostre mercantie siano preuileggiati, che pagato, che hauerete il primo passo, possino stare liberamente nelle nostre Dogane, un Anno piu' del solito, senza incorrere a' pagamento di secondo passo o risigui alcuni.

.VIII.

Et accio' piu' comodamente possiate cauar le uostre mercantie di naue, o' altrui per debito di noli condotte noli cambie, o altre spese sopra esse mercantie, che condurrete nel porto di Liuorno, nella Citta' di Pisa, o' di Firenze, ui promettiamo, di farui accomodare di scudi cento mila, da sborsare alli Massari della vostra Sinagoga, ad effetto, che li detti Massari gli possino stribuire fra loro a chi loro conosceranno bisognare accio' le uostre mercantie uenghino da uoi uenduti con maggiore reputatione & utile, con conditione, che alle vendite di esse rimborsarsi, di quelle hauete hauto, e' questo con le conditioni, e' capitoli da farsi con detti vostri Massari nel tempo dello sborso.

.VIV.

E' piu' ui concediamo, che tutti vostri arnesi, e' masseritie di casa, gioie, perli, oro, e' argento, spoglie, & altro di casa uostra usate, acquistate fuora delli stati nostri, quanto di quelle acquistati, nelle predette stati nostri, in tutto, o' in parte, siano franchi, e' liberi di ogni pagamento di gabelle, tanto nel entrata quanto nel uscita, nonostante qualsiuoglia Legge, & ordinatione, che fusse in contrario.

.X.

Deputaremo un Giudice, non fiorentino, ne Pisano laico Dottore, il quale, da noi hauera' autorita', di terminare, e' dicidere, summariamente ogni vostra lite, o' differenza, ciuile, o' criminale, uista, conosciuta la uerita' del fatto ammettendoui per testimonie delle vostre hebrei, con il giuramento, e' more hebraico facendo giustitia, a ciascuno, e' che dalle sue sentenze non possa appellarsi, se non per gratia nostra spressibile.

.XI.

Caso, che alcuno di uoi, o' di vostri, si mescolassero con Christiani, Turco, o' Turca, o' Mora, uogliamo ne siate processati d'auanti al detto vostro Giudice da diputarsi, come sopra, che da lui, e' non da altri, sarete gastigate secondo il delitto, non potendo pero' per la prima uolta piu' di scudi cinquanta, e' la seconda, scudi cento, & la terza, & altre uolte, a dette pene, secondo l'arbitrio di detto Giudice, il quale arbitrio possi stendersi ancora nella prima, e' seconda uolta quando oltre alla qualita' del Christiano il delitto haueria altra circostanza agrauato, come di adulterio stupio sodomia, accio' che in questi casi si osserui la ragione comune, e' statuti di luoghi.

.XII.

Ci contentiamo, che se alcuno di uoi, a torto fusse querelato, & accusato, che l'querelante giustifichi la causa, e' la sua querela, in tal caso il detto querelante, come calunioso: sia tenuto addebitato[3] a' ogni spesa, & interesso, che hauesse fatto, e' patito il querellato inocente, accio', che niuno ardischi, ingiustamente entrare contro di uoi, ne' fra uoi.

.XIII.

Se' per qualche sinestro accadessi, che alcuno di uoi fallisse, o' andasse a male, o' in ruuina, (che Dio non uoglia) & restasse debitore a particolari, in tal caso, le robbe, mercantie, e' lettere di cambio, o' altro de vostre rispondenti, non uogliamo uenghino aggrauati, o' impediti, o' sequestrati per detto conto se non secondo chi per li ordini e' disposto.

.XIV.

Vogliamo che le dote de vostre donne siano anteriori a qualsiuoglia altri creditori, eccetto pero' alle gabelle, e' pigione di casa, & che di esse dote non siate tenute a pagare gabella alcuna, tanto di quelle gia' contratti fuori delli stati nostri quanto di quelle, che contratterete in l'auuenire, in Pisa, o' in Liuorno in qualche modo mentre ci abitarete, che le dette vostre donne per recuperare le dote loro sopradetti, non siano tenuti, ne sottoposte pagare altro deritto di quello che pagano le nostri Christiani.

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